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L'art.8.7, lett. f-bis del D.L. 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (in vigore dal 13 luglio 2011), ha inserito il comma 3-bis all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Ai sensi di tale norma l'autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, può essere ora effettuata anche dal funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 21 c. 2, del D.P.R. 445/2000.

In precedenza l'autentica era di competenza esclusiva dei notai.
L'autentica è rilasciata gratuitamente, tranne il pagamento del diritto di segreteria di euro 0,52 ed è soggetta all'imposta di bollo di euro 14,62.

Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni. Art. 8.
(Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione).
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.

 
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